𝐒𝐂𝐀𝐃𝐄𝐍𝐙𝐀 – πŒπŽπƒπ„π‹π‹πŽ 𝟐𝟏 πˆπŒππŽπ’π“π€ πƒπˆ π’πŽπ†π†πˆπŽπ‘ππŽ

Gennaio 25, 2025
Ricordiamo a tutte le associazioni e i loro associati che il 31 Gennaio scade il termine per depositare il mod. 21 relativo alla rendicontazione dell’imposta di soggiorno.
Allo stato, lo scontro tra β€œmod. 21 non piΓΉ esistente” e β€œmod. 21 ancora in vigore” Γ¨ di 4-3 T.A.R. e 1 T.A.R. astenuto.
Dunque, anche se ricordiamo che esiste il principio che impedirebbe alla P.A. di richiedere al cittadino atti, documenti o dati di cui sia giΓ  in possesso (ribadito perΓ² β€œsolo” negli ultimi 35 anni, rispettivamente con le l. 241/90, l. 59/97, l. 211/2000), anche qualora occorrano ad altre Amministrazioni pubbliche (come ribadito, da ultimo, proprio a proposito del mod. 21, dalla risoluzione M.E.F. 9.02.2023 nΒ° 1/DF), visto l’attuale stato di incertezza – che Γ¨ un altro degli aspetti da risolvere su cui concentriamo l’attivitΓ  della Federazione – non possiamo che lasciare ad ogni operatore la libertΓ  di decidere se depositare o meno il modello 21, qualora richiesto dal Comune di appartenenza.
Si coglie l’occasione per ricordare che il gestore o il locatore non sono piΓΉ agenti contabili, ma responsabili d’imposta: ovvero, anche se non sussiste piΓΉ la responsabilitΓ  penale o tributaria diretta, il gestore Γ¨ tenuto a versare l’imposta di soggiorno che l’ospite, eventualmente, rifiuti di versare, divenendo, in quel caso, obbligato in pagamento in sua vece e salvo il diritto di rivalersi sull’ospite stesso.